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VERSAMENTI DI DENARO PRIMA DI CONCLUDERE
I MUTUI BANCARI
Per rendere ancora più impegnativo il compromesso sottoscritto,
il promittente
acquirente consegna al promittente venditore una somma di denaro quale
"caparra
confirmatoria" a titolo di anticipo per l'esecuzione del contratto
dei mutui bancari.
Oppure, il versamento può avvenire a titolo di "caparra penitenziale":
in questo
caso, se a recedere dall'impegno è l' acquirente, deve rinunciare
ai mutui bancari, se a
rompere la promessa è invece il venditore, egli deve restituire
il doppio della
caparra.
L' ACCONTO
L'acconto costituisce una parte del prezzo versato per i mutui bancari
prima del saldo o della definitiva stipulazione. Va distinto dalla caparra.
La differenza è importante perché l'acconto
va restituito se la compravendita per qualsiasi motivo non si conclude.
CAPARRA CONFIRMATORIA
La caparra rientra nella categoria delle garanzie ed è costituita
da una somma di
denaro che il compratore consegna al venditore nel momento della conclusione
dimutui bancari. La caparra ha funzione confirmatoria e cioè di
anticipo per l'esecuzione
del contratto.
CAPARRA PENITENZIALE
Oltre alla caparra confirmatoria esiste la caparra penitenziale. Se si
vuole far uso di
tale tipologia, lo si deve esplicitamente dichiarare al momento del suo
versamento con mutui bancari, con accordo fra le parti contraenti. "Penitenziale"
vuol dire che vi è connesso il
diritto di recesso. Data la caparra, i contraenti si riservano la scelta
tra
l'adempimento e il recesso. Il recesso avviene per volontà unilaterale.
Se il
promettente acquirente recede dal suo impegno, deve rinunciare ai mutui
bancari che
rimane nelle mani del promittente venditore. Se, invece, è il venditore
a voler
recedere dal suo impegno, egli deve provvedere alla restituzione di una
doppia
caparra al promittente acquirente.
L'acconto o la caparra, sia essa confirmatoria sia essa penitenziale,
viene
normalmente consegnata all'atto della sottoscrizione della promessa di
vendita
(compromesso).
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