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MUTUO IPOTECARIO - MUTUO PRIMA CASA ONLINE

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MUTUO IPOTECARIO E RISTRUTTURAZIONE
Ottenere un mutuo ipotecario per ristrutturare la propria abitazione è semplice. Infatti, oltre ai
documenti di rito da presentare per l'acquisto della casa (clicca qui) occorre
raccogliere la seguente documentazione:
Manutenzione ordinaria: è sufficiente un "preventivo di spesa" redatto dall'impresa
che effettuerà i lavori o da un professionista abilitato;
Manutenzione straordinaria: è necessario, oltre al "preventivo di spesa" anche il
progetto edilizio unito alla domanda di autorizzazione edilizia al Comune, oppure la
denuncia di inizio attività;
Ristrutturazione con grandi opere: sono necessari, oltre al "preventivo di spesa"
anche la concessione edilizia e la ricevuta del versamento del contributo
all'Amministrazione Comunale.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI CON UN MUTUO IPOTECARIO
Nel caso di un mutuo ipotecario stipulato nel 1997 per la manutenzione o ristrutturazione è
detraibile dall'imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri:

interessi passivi;
oneri accessori;
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.

La detrazione è ammessa a condizione che i lavori abbiano inizio nei sei mesi
antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e che l'unità
immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei
predetti lavori.
L'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è di 2.582,28 euro.
In caso di ristrutturazione è possibile detrarre (in 10 anni) dall'IRPEF lorda il 36% del mutuo ipotecario e delle spese sostenute per i lavori di manutenzione ordinaria, restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione e altre opere per sicurezza, risparmio energetico e
rimozione delle barriere architettoniche. Le spese dovranno essere documentate
secondo quanto disposto dalla legge finanziaria.
L'agevolazione si applica per lavori compiuti entro il 31 Dicembre 2003 e su un
ammontare complessivo di spesa non superiore ai 48.000 euro per ogni
comproprietario o convivente nella stessa unità.
In caso di immobile ristrutturato dall’impresa venditrice la detrazione è ammissibile
solo per lavori effettuati entro il 30 Settembre 2003. L’importo detraibile non potrà
in questo caso superare il 25% della spesa per l’acquisto.
Se i lavori sono una prosecuzione di interventi cominciati dopo il 1997 occorre tener
conto anche di quanto già speso prima del 2003 per determinare il limite massimo
dei 48.000 euro del mutuo ipotecario . Restano valide le detrazioni stabilite nei precedenti anni per i lavori di ristrutturazione effettuati e conclusi tra il 1998 e il 2002.
Inoltre ai materiali utilizzati per interventi di recupero del mutuo ipotecario si applica l'IVA ridotta (10% invece che 20%) fino al 31 Dicembre 2003.
Il 30 Settembre 2003 il Consiglio dei Ministri ha approvato la manovra finanziaria
per il 2004, che prevede l’estensione della detrazione del 36% anche per tutto il
2004. Per i dettagli e le modalità definitive del mutuo ipotecario occorrerà attendere l’approvazione del
parlamento nei prossimi mesi.

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